Art. 2.
(Elezioni del consiglio comunale).

      1. Il comma 3 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata a una lista di candidati alla carica di consigliere comunale comprendente un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi. In ogni lista, il numero dei candidati con età superiore a quaranta anni compiuti non può superare i due terzi del numero dei consiglieri da eleggere. I candidati in eccesso rispetto al limite di cui al precedente periodo non sono ammessi, a partire dal fondo dell'ordine di lista».

      2. All'articolo 73, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In ogni lista, il numero dei candidati con età superiore a quaranta anni compiuti non può superare i due terzi dei consiglieri da eleggere. I candidati in eccesso rispetto al limite di cui al precedente periodo non sono ammessi, a partire dal fondo dell'ordine di lista».